Accesso agli archivi

Bestandessignatur Schweizerisches Bundesarchiv

Principi

Il progetto di ricerca Documenti Diplomatici Svizzeri (DDS) è un’impresa dall’Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSUS). I membri del gruppo di ricerca dei DDS sono perciò soggetti alle stesse disposizioni legislative di tutte le ricercatrici e i ricercatori. L’articolo 20 della Costituzione federale della Confederazione svizzera garantisce la libertà della scienza. In quanto progetto di ricerca, il gruppo di ricerca dei DDS è completamente libero nella selezione dei documenti, nel rispetto delle leggi vigenti. La responsabilità scientifica spetta al direttore dei DDS. Il gruppo di ricerca dei DDS si attiene al Codice d’etica e ai Principi della libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifico della storia approvati dalla Società Svizzera di Storia (SSS).

Basi legali

L’accesso agli archivi della Confederazione è regolato dalla Legge federale sull’archiviazione (LAr) del 26 giugno 1998. Secondo l’articolo 9 (Principio della libera consultazione e termine di protezione), questi archivi sono accessibili al pubblico, a titolo gratuito, dopo la scadenza di un termine di protezione di 30 anni. Le eccezioni sono definite negli articoli 11 (Proroga del termine di protezione per i dati personali) e 12 (Altre restrizioni alla consultazione). I fondi soggetti a una proroga del termine di protezione da parte del Consiglio federale in base all’articolo 12 sono resi noti ogni anno nell’Allegato 3 (Elenco degli archivi con termine di protezione prorogato) dell’Ordinanza relativa alla legge federale sull’archiviazione (OLAr). Per le proprie ricerche, il gruppo di ricerca dei DDS sottopone, conformemente all’articolo 13 della LAr (Consultazione durante il termine di protezione), in continuazione numerose richieste di consultazione. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2 della LAr le autorizzazioni accordate al gruppo di ricerca dei DDS si «applicano alle stesse condizioni a tutti i richiedenti.»

Condizioni per la consultazione

La consultazione di fascicoli soggetti a protezione «può essere subordinata a oneri e condizioni; segnatamente può essere stabilito che i dati personali vengano resi anonimi», conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 della LAr. Finora i documenti selezionati dai DDS resi accessibili grazie a questa procedura hanno potuto essere pubblicati integralmente e senza alcuna restrizione nella serie 1945– e su dodis.ch.

Elenco dei fascioli non accessibili

Nel seguente elenco sono indicati i fascicoli la cui consultazione è stata negata al gruppo di ricerca dei DDS dalle autorità competenti dei rispettivi Dipartimenti. L’elenco è continuamente aggiornato.

Elenco dei fascicoli non accessibili (pdf)

Stato: 1.6.2012